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RICORSO AL PREFETTO

RICORSO AL PREFETTO
 

Il trasgressore o il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, l'intestatario del contrassegno di identificazione in caso di ciclomotore. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, i termini si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente,comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione dell'ordinanza – ingiunzione.

E' possibile ricorrere contro la decisione del prefetto rivolgendosi al Giudice di Pace.

Proponendoci la tua posizione, siamo in grado di valutarne i presupposti attribuendo una probabilità di accoglimento dello stesso.
Nell'ipotesi ci sia la volontà del proponente a procedere, Il costo del servizio è pari al 20% della sanzione pecuniaria con un minimo di 50,00 euro.

LA SEMPLICE VALUTAZIONE DEL CASO, NON COMPORTA ALCUN COSTO, NE DI CARATTERE ASSOCIATIVO, NE DI CARATTERE PROFESSIONALE.

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FORNENDOCI LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
 

  • Relazione di notifica
  • Verbale
  • Allegati



L'invio della documentazione per la valutazione del caso, non interrompe ne i termini di prescrizione ne può far presupporre una responsabilità in carico al ricevente sulla scadenza di questi ultimi.

 

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